L'espressione di volontà alla cremazione può essere:
manifestata in vita direttamente dall’interessato in una delle seguenti forme:
- disposizione testamentaria, già pubblicata presso uno studio notarile;
- atto olografo contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’art. 602 del Codice Civile, già pubblicato presso uno studio notarile;
- iscrizione ad apposite Associazioni per la cremazione;
Al momento della richiesta di cremazione, i familiari del defunto potranno presentare al Comune
il testamento o l’atto olografo del defunto contenente la volontà alla cremazione già pubblicati presso uno studio notarile
l’atto di iscrizione ad una Associazione per la cremazione
manifestare la volontà alla cremazione (davanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza del defunto, o di residenza dei dichiaranti) in forma scritta dal coniuge superstite o, in sua mancanza, dalla maggioranza assoluta dei parenti più prossimi (individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile).
Dopo la cremazione, le ceneri possono essere:
tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia, previa verifica e autorizzazione da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali
affidate a un parente
disperse (in base alla volontà espressa dal defunto)